Fidejussioni e fideiussori per i mutui

Una garanzia aggiuntiva che può sottoscrivere un mutuatario a favore della banca, qualora fosse presente un ipoteca, e non dovesse bastare, è la fideiussione. La fideiussione prevede la presenza di un fideiussore che offre garanzia al mutuatario, rendendosi disponibile, secondo quanto previsto dal contratto, ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti dell’istituto, qualora lui non potesse far fronte. Quindi un caso di insolvenza è il fideiussore che ne risponde.

Solitamente il fideiussore è il coniuge oppure si sceglie un parente stretto perché è un’ importante impegno umano, si tratta di una garanzia personale come l’avallo, l’anticresi, o il mandato di credito che consentono al creditore di rivalersi su un’ altro soggetto, che si trova obbligato da contratto a rispondere a quanto richiesto dalla banca o dall’istituto di credito.

Le caratteristiche che fanno identificare la natura come garanzia personale sono diverse. L’obbligazione del fideiussore ha solo accesso accessorio e resta attiva nei limiti in cui sopravvie l’obbligazione; se l’obbligazione principale è valida è valida è anche la fideiussione, per sottolineare il suo carattere accessorio, non deve mai superare il valore del debito garantito e non può essere concessa a condizioni diverse.

Il credito potrà quindi rivolgersi al debitore o al fideiussore e sarà indifferente a meno che non sia presente una specifica clausola che prevede esplicitamente il beneficio di esclusione: il fideiussore citato in giudizio senza che il creditore abbia escusso il debito reale, può anche ottenere di non essere condannato e indicare i beni del debitore che il creditore può sottoporre a esecuzione.

Il debito potrebbe essere garantito anche da più fideiussori, in questo caso i creditore può agire in due modi diversi:o agendo in via surrogatoria oppure con azione regressa, può pretendere di avere diritto agli interessi nel momento in cui scade il termine fissato, oppure può opporsi al fideiussore come nei confronti del creditore originario. Nel caso in cui è in atto un azione di regresso può pretendere solo gli interessi maturati dal girono in cui i creditore è stato pagato. Se la fideiussione è concessa a tempo determinato non può recedere se invece è concessa a tempo indeterminato non può assolutamente recedere.