Cancellazione ed estinzione di un’ipoteca su un immobile

La cancellazione dell’ipoteca viene applicata ad un mutuo ipotecario, rappresenta un atto notarile ed ha i suoi costi simili all’iscrizione ipotecaria. Con l’introduzione del Decreto Bersani, nel momento dell’estinzione del debito, occorre comunicarlo all’agenzia del territorio così si procede alla cancellazione senza ulteriori costi per il mutuatario.

È l’articolo 2878 che regola la cancellazione e l’estinzione dell’ipoteca, l’ipoteca decade solo se:

  • il debito è estinto,
  • il creditore rinuncia al credito per il quale è stata iscritta l’ipoteca,
  • se l’ipoteca è temporale, al raggiungimento del tempo massimo,
  • se l’immobile perisce,
  • se decorrono 20 anni dall’iscrizione senza rinnovo,
  • se il tribunale provvede all’esproprio.

Esiste una differenza tra cancellazione dell’ipoteca ed estinzione dell’ipoteca, l’estinzione prevede l’annullamento rendendola effettivamente inutilizzabile per chiunque, quindi se si esegue la visura ipotecaria potrebbe apparire ma non ha alcun valore giuridico. La cancellazione, invece, è un’attività formale e si distingue in ipoteche volontarie giudiziali ed effettive.